Definizione di diritto
Definizioni:
- Insieme di norme sociali; in questo caso è sinonimo della parola “legge”. È usato in senso oggettivo
- Posizione di vantaggio; è usato in senso soggettivo.
Il diritto è un insieme di norme giuridiche.
Le norme sociali sono regole di comportamento che riguardano tutti gli appartenenti a una società. L’obiettivo è quello di mantenere la vita pacifica e ordinata, senza ricorrere alla violenza; ogni stato ha le sue norme sociali, tutte tendenti allo stesso fine. Delle norme sociali fanno parte le norme morali, le norme religiose, le norme di correttezza sportiva, le norme di galateo, le norme giuridiche ecc.
Le caratteristiche comuni delle norme sociali sono:
- L’obiettivo
- La generalità: sono dirette a tutti gli appartenenti alla collettività
- L’astrattezza: non prendono in considerazione situazioni concrete, ma fanno ipotesi
- Si compongono di due elementi: 1)l’oggetto, cioè un comportamento; 2)la valutazione, cioè un giudizio positivo o negativo che viene dato all’oggetto.
L’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme giuridiche (create dallo Stato) e sociali.
La norma giuridica ha altre tre caratteristiche che la distinguono da una norma sociale:
- L’obbligatorietà: se non si dovessero rispettare si andrebbe incontro ad una sanzione data dallo Stato;
- L’esteriorità: non prende in considerazione i sentimenti e i pensieri dell’uomo, ma solo i fatti che incidono sulla vita della comunità o che modificano la realtà, cioè si occupa delle azioni;
- La bilateralità: ad alcuni si assegna una posizione di vantaggio, ad altri di svantaggio.
Tipi di sanzioni:
- Civili: colpiscono quelle persone che commettono irregolarità non gravi. Ha funzione risarcitoria.
- Penali: colpiscono le persone che hanno commesso violazioni molto gravi della legge (reati). Ha funzione risarcitoria, punitiva, preventiva e rieducativa (o riabilitativa).
- Disciplinari: colpiscono i comportamenti scorretti tenuti dai lavoratori dipendenti;
- Amministrative: colpiscono le scorrettezze di qualunque individuo nei confronti della pubblica amministrazione (insieme di organismi che dipendono direttamente o indirettamente dallo Stato e che hanno lo scopo principale di fornire alla collettività dei servizi). Sono di natura pecuniaria e hanno le stesse funzioni di quelle penali.