Governo

Il Governo è l’organo costituzionale titolare della funzione esecutiva: dà esecuzione alle scelte politiche effettuate dal Parlamento.
Oggi ha assunto una posizione centrale nel sistema costituzionale, perciò è anche al comando della funzione amministrativa, dispone delle risorse economiche dello stato e della forza pubblica. La ragione di questa centralità è che nelle Repubbliche parlamentari il Governo è espressione della maggioranza del Parlamento che lo sostiene con la fiducia, perciò nel Governo, non sono presenti le minoranze. Poiché il nostro sistema è caratterizzato dalla presenza di molti partiti politici, nessuno di essi ottiene la maggioranza assoluta, perciò il Governo è formato da una maggioranza di partiti politici differenti. I Governi italiani sono Governi di coalizione che sono caratterizzati da instabilità, in quanto il loro programma, provenendo da partiti politici diversi, è frutto di scelte politiche non del tutto coincidenti.

La L. 23 agosto 1988 n. 400 ha disciplinato l’attività del Governo e la ripartizione dei compiti tra i suoi componenti. Gli organi del Governo vengono distinti in:
• necessari: la cui presenza è imprescindibile per la formazione del Governo: Presidente del Consiglio, ministri e Consiglio dei ministri;
• non necessari: la cui presenza non è indispensabile, ma è opportuna per una migliore organizzazione: vicepresidenti del Consiglio, ministri senza portafoglio, sottosegretari di Stato, Consiglio di gabinetto, comitati interministeriali, commissari straordinari di Governo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: è nominato dal P.d.R. e posto al vertice del Governo, in una posizione di supremazia rispetto ai ministri, poiché li sceglie come suoi collaboratori proponendone la nomina al P.d.R. È affiancato da uno o più vicepresidenti che hanno al funzione di coadiuvarlo.
Attribuzioni:
• dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; il compito principale è redigere il programma politico;
• promuove e coordina l’attività dei ministri;
• controfirma gli atti più importanti del P.d.R.;
• presenta alle Camere i disegni di legge governativi.

MINISTRI: sono nominati con decreto del P.d.R. su proposta del P.d.C. Possono essere scelti anche tra cittadini non appartenenti al Parlamento.
Funzioni:
• politiche: collaborano all’attuazione dell’indirizzo politico del Governo;
• amministrative: sono a capo di un Ministero (organo dell’amministrazione centrale dello Stato preposto ad un settore di attività).
Il numero dei ministri è superiore al numero dei ministeri previsti dalla legge, poiché ogni Consiglio dei ministri prevede un numero variabile di ministri senza portafoglio, cioè che non sono a capo di un ministero.

CONSIGLIO DEI MINISTRI: è un organo costituzionale - complesso: formato da tutti i ministri e dal P.d.C. dei ministri;
- collegiale: le decisioni sono prese da tutti i componenti.
Attribuzioni:
• funzione di indirizzo politico e amministrativo del Paese: determina la politica generale del Governo;
• decisioni sulla politica normativa del Governo: delibera sui disegni di legge governativi, sui decreti legislativi e sui decreti legge da emanare;
• determinazione dell’atteggiamento del Governo nei rapporti con le Regioni: per quel che riguarda il coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni;
• risoluzione dei conflitti tra i ministri.

ORGANI NON NECESSARI:
• vicepresidente del Consiglio: nei Governi di coalizione come quelli italiani, viene scelto per motivi di equilibrio da un partito politico diverso da quello del P.d.C. ed è espresso dai partiti più rappresentativi della coalizione;
• sottosegretari di Stato: nominati dal Pd.R. su proposta del P.d.C. Coadiuvano il ministro nell’esercizio delle sua funzioni amministrative e lo rappresentano in caso di impedimento;
• alti commissari: organi istituiti per far fronte a esigenze di carattere temporaneo;
• commissari straordinari: organi straordinari nominati per sostituire organi ordinari di enti pubblici quando non possono svolgere determinate funzioni;
• consiglio di gabinetto: organo composto dal P.d.C. e da ministri, con il compito di esaminare gli aspetti più rilevanti della politica governativa;
• comitati interministeriali: organi collegiali costituiti da un numero variabile di ministri con competenze in settori determinati.
Esempio:
- comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIS): svolge funzioni in materia di politica informativa e sicurezza;
- comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE): predispone gli indirizzi di politica economica dello Stato;
- comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR): funzioni in materia di tutela del risparmio.

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