Parlamento
È un organo costituzionale:
• complesso: costituito da 2 camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica);
• rappresentativo: rappresenta la volontà del popolo da cui è eletto;
• funzione legislativa: potere di esprimere la volontà politica del Paese trasformandola in norme giuridiche.
La Costituzione prevede un bicameralismo perfetto, in quanto le 2 Camere sono poste su un piano di perfetta parità. Esse presentano delle diversità:
• elettorato attivo: alla Camera dei Deputati sono in grado di eleggere i loro rappresentati coloro che hanno compiuto i 18 anni; al Senato sono elettori coloro che hanno compiuto i 25 anni;
• elettorato passivo: possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto 25 anni, mentre i membri del Senato devono aver compiuto 40 anni;
• numero dei componenti: i deputati sono 630, i senatori 315 più quelli non elettivi;
• presenza di membri non elettivi nel senato, ci sono 2 tipi di membri non elettivi:
1. senatori a vita di diritto: i Presidenti della Repubblica alla fine del mandato;
2. senatori a vita di nomina presidenziale: scelti tra i cittadini che abbiano dato lustro alla Patria per meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Non possono essere più di 5.
La presenza di 2 Camere presenta alcuni vantaggi: la doppia approvazione di una legge comporta un lavoro accurato ed una maggiore ponderazione; ciò determina anche inutili ripetizioni che hanno favorito un “esproprio della funzione legislativa” da parte del Governo.
Le 2 Camere agiscono separatamente, ma in alcuni casi indicati dalla legge, si riuniscono in seduta comune, costituendo un unico organo presieduto dal Presidente della Camera.
Ciò avviene:
• elezione del Presidente della Repubblica;
• giuramento del P.d.R.;
• messa in stato d’accusa del P.d.R. per alto tradimento o attentato alla Costituzione;
• elezione di un terso dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura;
• elezione di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale;
• compilazione di un elenco di cittadini tra cui devono essere sorteggiati coloro che intervengono, come giudici aggregati (16), in caso di giudizi di accusa contro il P.d.R.
Per rendere più agevole il lavoro parlamentare sono necessarie un’organizzazione interna e regole di funzionamento definite da un regolamento adottato a maggioranza assoluta dei membri. Gli organi principali sono:
• presidente: presiede ciascuna Camera ed è eletto dal Parlamento tra i suoi componenti. È un organo imparziale con i compiti di presidenza e direzione dei dibattiti. È affiancato da un ufficio di presidenza;
• gruppi parlamentari: associazioni volontarie di deputati o senatori politicamente affini e volte a promuovere un’azione nell’ambito delle istituzioni parlamentari. Tutti i senatori e tutti i deputati devono chiarire, entro 2 giorni dalla prima seduta successiva alla loro elezione (deputati) o entro 3 giorni (senatori), a quale gruppo si iscrivono. Se non esercitano questa facoltà sono iscritti nel gruppo misto.
Rappresentano i partiti politici:
• commissioni parlamentari: organi presenti in ciascuna Camera.
Possono essere:
- speciali (o straordinarie): se costituite occasionalmente da ciascuna Camera per risolvere questioni di pubblico interesse;
- permanenti: se istituite permanentemente all’interno di ciascuna Camera, il cui regolamento ne determina la competenza per materia. Restano in carica quanto dura la legislatura.
Caratteristiche:
• sono un gruppo ristretto di parlamentari;
• esercitano una competenza per materia;
• la composizione rispecchia percentualmente la presenza dei partiti politici all’interno dell’assemblea;
• hanno un ruolo nella formazione delle leggi;
• sono presenti in entrambe le Camere.
Funzionamento delle Camere: le sedute sono pubbliche (per consentire il controllo dei lavori parlamentari da parte del popolo), anche se ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Dietro autorizzazione si consente l’accesso del pubblico nelle tribune istituite nelle singole Camere e attraverso al pubblicazione dei resoconti parlamentari. Al P. della Camera è consentito disporre la pubblicità dei lavori nella forma televisiva diretta.
La possibilità di imporre la segretezza delle sedute consente al Parlamento di affermare la propria autonomia nei confronti della pubblica opinione. Il Parlamento può sottrarsi alle pressioni di forze esterne.
Non si può discutere su materie che non siano iscritte nell’ordine del giorno, a meno che ciò non sia deciso dalla Camera a maggioranza qualificata.
Le deliberazioni di ciascuna Camera non sono valide se: non è presente la maggioranza dei componenti (numero legale) e le deliberazioni non sono adottate a maggioranza dei presenti (maggioranza semplice).
Per evitare che siano invalidabili deliberazioni adottate per motivi temporanei con quorum inferiore, vige la regola della presunzione del numero legale. Si presume che in aula sia presente sempre il numero minimo di parlamentari (cioè il 50%+1). Se viene accertata la mancanza del quorum richiesto, la seduta viene rinviata.
Quorum: numero legale stabilito per la validità di una votazione effettuata da un’assemblea. Si intende il numero delle persone che è necessario partecipino alla votazione ai fini della validità. Per quorum dei voti si intende il numero legale dei voti a favore, necessario perchè una deliberazione possa dirsi approvata.
Per diventare parlamentare non è richiesto nessun requisito: tutti i cittadini che hanno il diritto di voto e l’età richiesta dalla legge possono candidarsi alle elezioni in Parlamento.
La legge prevede alcune cause di:
• ineleggibilità: è un impedimento giuridico che comporta l’impossibilità di essere eletti. Riguarda alcune categorie di persone quali magistrati, sindaci, prefetti e alti funzionari dello Stato. Questi soggetti potrebbero essere avvantaggiati rispetto agli altri candidati. Le conseguenze dell’esistenza di cause di ineleggibilità sono:
- invalidità dell’elezione, se la causa si è verificata prima dell’elezione;
- decadenza dall’ufficio di parlamentare, se la causa si è verificata successivamente;
• incompatibilità: divieto di titolarità di altre funzioni, per impedire il cumulo di una carica elettiva con altre cariche. Essa comporta un diritto di scelta (opzione) a favore del parlamentare che è obbligato a rinunciare all’altra carica per la durata del mandato parlamentare.
I parlamentari godono di alcune prerogative collegate alla carica. Sono irrinunciabili in quanto non sono privilegi personali, ma hanno lo scopo di tutelare l’indipendenza del mandato parlamentare. Sono:
• immunità penale: senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o privato della libertà personale, a meno che non sia colto in flagranza. È consentito:
- sottoporre ad indagini i parlamentari, senza la necessità di richiedere una autorizzazione a procedere da parte della Camera;
- arrestare il parlamentare, quando vi è una sentenza irrevocabile di condanna;
- arrestare il parlamentare,nel caso in cui sia colto nell’atto di commettere reato.
Non è consentito senza autorizzazione della Camera:
- sottoporre a perquisizione personale o domiciliare il parlamentare;
arrestare o privare della libertà personale il parlamentare, tranne nel caso di sentenza irrevocabile di condanna o di arresto in flagranza;
intercettare conversazioni o comunicazioni e sequestrare la corrispondenza.
• Insindacabilità: i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Salvaguarda la libertà di espressione per evitare condizionamenti. Si estende al di fuori delle Camere.
• Indennità: i membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita per legge. Consiste in una somma di denaro comprensiva del rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza. Mira a garantire il decoro e l’indipendenza economica dei parlamentari a prescindere dalle condizioni economiche di ciascuno di essi.
Alla indennità si aggiunge una diaria (rimborso spese per i residenti fuori Roma) e la franchigia ferroviaria.
Le funzioni del Parlamento sono:
- legislativa
- di indirizzo e controllo politico
- elettorale
- di accusa
La funzione legislativa è l’attività volta alla formazione delle leggi; il Parlamento è l’organo titolare del potere legislativo.
Questa funzione è esercitata collettivamente dalle 2 Camere attraverso un procedimento legislativo che prende inizio con l’esercizio della iniziativa legislativa.
L’iniziativa legislativa si esercita con la presentazione di un progetto di legge ad una delle Camere. Se è presentato contemporaneamente ad entrambe, le Camere se lo comunicano per sospendere l’esame della proposta nella Camera in cui il progetto è stato presentato dopo. A seguito della presentazione ogni Camera è tenuta a deliberare sul progetto di legge.
Titolari del potere di iniziativa legislativa sono:
• il Governo: l’iniziativa governativa è la più importante perchè il Governo è l’organo che valuta l’opportunità di porre in essere nuovi provvedimenti legislativi. Si esercita mediante presentazione di disegni di legge, redatti in articoli, deliberati da Consiglio dei Ministri e autorizzati dal P.d.R.
• i parlamentari: l’iniziativa parlamentare consiste nella facoltà che ciascun membro del Parlamento ha di presentare una proposta di legge alla Camera a cui appartiene.
• il CNEL (Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro: organo collegiale ausiliario che svolge funzioni consultive per le Camere, il Governo e le Regioni in materia di economia e lavoro).
• il corpo elettorale: l’iniziativa legislativa può essere esercitata dal corpo elettorale mediante presentazione di un progetto di legge proveniente da 50.000 elettori.
• Consigli regionali: il potere di iniziativa dei Consigli regionali è limitato, dagli statuti delle singole Regioni, alle materie che interessano direttamente e che non siano già di competenza legislativa regionale.
Ciascuno dei soggetti che gode dell’iniziativa legislativa ha anche il potere di ritirare il progetto prima che sia stato approvato da almeno una Camera. In caso di ritiro, ciascun membro del Parlamento può far proprio il progetto e ripresentarlo; in tal caso si inizia una nuova procedura.
Al termine di una legislatura, tutti i progetti legge pendenti presso le Camere decadono automaticamente. Se sono già stati approvati da una Camera e venissero ripresentati entro i primi 6 mesi della nuova legislatura, beneficiano di un procedimento accelerato.
FASE ISTRUTTORIA: è condotta dalle commissioni legislative permanenti in sede referente, le quali hanno il compito di esaminare i progetti di legge e riferire su di essi con una relazione all’assemblea. La relazione è obbligatoria per la commissione che deve presentarla, ma non è vincolante per l’assemblea.
In commissione il progetto di legge viene esaminato, discusso e modificato. Se vi sono più progetti di legge sulla stessa materia la commissione può scegliere il più valido o farli convergere in un testo unificato. L’esame e la formulazione del testo vengono compiuti da un comitato ristretto.
Al termine dell’esame la commissione prepara una relazione di maggioranza (approvata dalla maggioranza dei membri) e una relazione di minoranza; in esse si esaminano pregi e difetti del progetto e si invita l’assemblea della singola Camera ad approvare o respingere il progetto.
FASE COSTITUTIVA: permette l’approvazione del progetto di legge da parte della Camera. Può seguire 4 procedimenti:
1. procedimento ordinario: è sempre obbligatorio per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, ad esse si aggiungono le leggi rinviate dal P.d.R.
E’ facoltativo per tutti gli altri progetti di legge.
Fasi:
• esame preparatorio da parte della commissione competente;
• discussione in aula, previa lettura, di fronte all’assemblea;
• discussione e votazione dei singoli articoli che sono discussi e votati ad uno ad uno a meno che non siano emendamenti;
• votazione finale che avviene a scrutino palese.
Caratteristiche: partecipa tutta ‘assemblea alla discussione e alla votazione del progetto di legge, l a commissione competente ha funzione consultiva.
2. procedimento abbreviato: adottato per i disegni di legge dichiarati urgenti. Tutti i termini previsti dai regolamenti parlamentari per il compimento degli atti sono ridotti alla metà.
3. procedimento decentrato: le 4 fasi del procedimento ordinario sono attribuite alla commissione permanente competente per materia, la quale agisce in sede deliberante.
Ciascun procedimento deve svolgersi in ognuna delle Camere. È necessaria l’approvazione dello stesso testo in entrambe le Camere. Il procedimento seguito da una Camera non vincola l’altra.
Se il progetto di legge viene respinto dalla prima Camera, non viene trasmesso all’altra.
Se il progetto approvato da una Camera è approvato dall’altra con emendamenti (iniziative spettanti ai membri del Parlamento volte a proporre aggiunte, soppressioni o modifiche di un progetto di legge), deve essere ripresentato alla prima Camera per l’approvazione degli emendamenti. Per evitare il protrarsi eccessivo della navetta da una Camera all’altra è stabilito che il riesame venga limitato agli articoli emendati.
FASE DI INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA: la legge una volta approvata dalle Camere è perfetta, ma non efficace. Per diventare efficace il P.d.R. deve promulgare la legge entro un mese dall’approvazione. Se le Camere ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata in un termine più breve riportato nella legge stessa.
Al P.d.R. spetta in sede di promulgazione, un controllo di legittimità costituzionale
• formale: riguarda la correttezza della procedura adottata per la formazione della legge;
• sostanziale: deve verificare che non ci sia un contrasto con la Costituzione.
Se rileva un vizio può rinviarlo alle Camere per un riesame.
Il Guardasigilli (ministro della Giustizia) deve accertare che l’atto non presenti irregolarità formali. Compie questo accertamento apponendo il proprio visto sull’atto.
PUBBLICAZIONE: è l’atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei destinatari. Attribuisce efficacia alla legge. Deve seguire la promulgazione e non può superare i 30 giorni da essa.
La legge entra in vigore dopo il periodo della vacatio legis (non per i decreti legge del Governo), cioè assenza di legge, che dura 15 giorni dalla pubblicazione; nella stessa legge però può essere stabilito il termine. Lo sfasamento è giustificato da 2 esigenze:
- dar modo alla collettività di conoscere le nuove leggi;
- dar modo di approntare le strutture necessarie per consentirne l’applicazione.
Dall’entrata in vigore , la legge si presume conosciuta da tutti e non è possibile invocare l’ignoranza di essa per giustificarne l’inosservanza.
La legge viene inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi che conferisce alla legge un numero d’ordine (il conteggio parte dal gennaio di quello anno). In seguito viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il numero d’ordine e la data della promulgazione.
Procedimento di revisione costituzionale.
La Costituzione italiana è rigida, quindi per modificarne le disposizioni è necessario un procedimento di revisione costituzionale, che porta all’emanazione di una legge costituzionale. Il procedimento è affidato al Parlamento e si svolge nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 138 della Costituzione, secondo una procedura aggravata.
Le ragioni per cui al nostra Costituzione è rigida sono 2:
- per evitare il facile instaurarsi di un regime dittatoriale;
- per la caratteristica di “patto” che la riveste: la nostra Carta fondamentale può configurarsi come un accordo fra le 3 tradizioni ideali che vinsero il fascismo (liberali, cattolici, marxisti), ma è un patto modificabile solo se lo consentono i contraenti.
Caratteristiche della procedura di revisione:
- non è ammesso il procedimento decentrato, la discussione e l’approvazione della legge devono sempre svolgersi in assemblea (procedimento ordinario);
- per approvare le leggi di revisione costituzionale sono richieste 2 deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi;
- nella votazione della seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Camera; non è prevista la discussione e la votazione dei singoli articoli;
- se la legge è stata approvata da ambedue le Camere con una maggioranza non inferiore ai ⅔ dei componenti (non dei presenti), il Capo dello Stato provvede alla promulgazione;
- se la legge è stata approvata da una sola Camera con la maggioranza assoluta e nell’altra a maggioranza qualificata, il progetto di legge costituzionale non si trasforma in legge ma è soggetto a una pubblicazione anomala (il testo di legge privo di promulgazione viene inserito nella Gazzetta Ufficiale senza numero d’ordine e senza data, a scopo informativo).
Entro 3 mesi da questa pubblicazione
1/5 dei componenti di una Camera
500 000 elettori
5 Consigli Regionali
Possono richiedere che la legge sia sottoposta a referendum popolare detto sospensivo o costituzionale.
Se entro i 3 mesi non è stata presentata nessuna richiesta di referendum o la richiesta è dichiarata illegittima, il P.d.R. promulga la legge che viene ripubblicata per l’entrata in vigore.
Se si svolge il referendum, se sfavorevole al legge non viene ad esistenza.
Il Parlamento svolge altre funzioni. Alcune sono svolte singolarmente da ciascuna Camera, altre richiedono l’esercizio collettivo.
FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO: il Parlamento determina i fini della politica nazionale e sceglie i mezzi con cui conseguirli.
FUNZIONE DI CONTROLLO: il Parlamento verifica se e in che misura il Governo ha eseguito tali indirizzi. Questa funzione viene esercitata tramite la mozione di fiducia, votata al momento dell’insediamento del nuovo Governo, con la presentazione del programma politico alle Camere.
Altro strumento di controllo del Parlamento sull’operato del Governo è l’approvazione del bilancio annuale dello Stato (documento contabile contenente l’indicazione delle entrate e delle spese dello Stato relative a un periodo di tempo detto anno finanziario, coincidente con l’anno solare. Deve essere presentato entro il 30 settembre) che è predisposto dal Governo, ma che il Parlamento deve approvare con legge.
Altri strumenti di controllo sono:
• interrogazione: consiste nella domanda rivolta per iscritto da un parlamentare al Governo o ad un ministro circa la conoscenza di una situazione; si chiede se quel fatto sia vero o falso. Il Governo risponde oralmente in aula o in commissione;
• interpellanza: consiste nella domanda rivolta per iscritto da un parlamentare al Governo o ad un ministro circa i motivi della condotta politica da lui tenuta rispetto a una questione; mira a ottenere una presa di posizione da parte del Governo;
• mozione: è diretta a promuovere una deliberazione della Camera e consiste nella richiesta, fatta dai singoli membri del Parlamento alla Camera cui appartengono, di procedere alla discussione e alla votazione su un oggetto.
FUNZIONE ELETTORALE: Il Parlamento provvede alla elezione di membri di altri organi:
- elezione del P.d.R.;
- elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale;
- elezione di 8 componenti del Consiglio Superiore della Magistratura;
- scelta dei cittadini fra cui vanno sorteggiati i giudici aggregati della Corte Costituzionale nei giudizi d’accusa contro il P.d.R.
FUNZIONE DI ACCUSA: il Parlamento svolge una funzione giurisdizionale. Provvede a porre il P.d.R. in stato di accusa per i reati di alto tradimento e attentato alla costituzione, rinviandolo a giudizio davanti alla Corte Costituzionale. Il Parlamento italiano non si è mai trovato ad esercitare questa funzione.