Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica assume ruoli istituzionali diversi:
- nelle Repubbliche presidenziali è al centro del sistema istituzionale, poiché è anche Capo del Governo ed e eletto dal popolo;
- nelle Repubbliche Parlamentari non è titolare di nessuno dei 3 poteri dello Stato e la sua posizione è di neutralità, di garanzia e di unità dello Stato.
Nella nostra Repubblica (che è parlamentare), il Capo dello Stato svolge una funzione di impulso, controllo e moderazione. Non è solo una figura simbolica, ma elemento di equilibrio tra i vari poteri dello Stato.
Il P.d.R. è un organo costituzionale; caratteri:
• monocratico: è l’unico potere dello Stato a non essere collegiale;
• con funzioni imparziali;
• super partes: al di fuori e al di sopra dei poteri dello Stato, ha il compito di controllare ed agevolare il funzionamento del meccanismo costituzionale;
• neutrale: non è espressione di alcuna forza politica, ma è il garante dell’unità del sistema costituzionale;
• con competenze specifiche e predeterminate.
Requisiti per l’elezione alla carica di P.d.R.:
• cittadinanza italiana;
• età (non inferiore ai 50 anni);
• godimento dei diritti civili e politici;
• non appartenere alla Casa Savoia.
Non sono richiesti né il sesso maschile, né l’appartenenza ad una delle Camere.
Il P.d.R. è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati per ogni Regione (la Valle d’Aosta ne designa solo 1), nominati dai Consigli Regionali.
30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale il Presidente della Camera convoca il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Capo dello Stato.
L’elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza rapportata non al numero dei votanti ma al numero dei componenti l’assemblea elettorale e risulta eletto:
- nei primi 3 scrutini: chi ha ottenuto la maggioranza dei ⅔ degli elettori (maggioranza qualificata);
- negli scrutini successivi: chi ha ottenuto la maggioranza assoluta (50% + 1).
La maggioranza qualificata per le prime votazioni è richiesta perchè si preferisce che il P.d.R., in veste di organo imparziale super partes, possa ricevere un numero di consensi più ampio. Successivamente alle prime 3 è prevista la maggioranza assoluta per evitare di prolungare l’elezione del Capo dello Stato.
Il P.d.R. rimane in carica 7 anni ed è rieleggibile.
La durata della carica garantisce stabilità e continuità all’ufficio. Tale periodo è superiore alla durata in carica delle Camere (5 anni) e ciò svincola il P.d.R. dalle sorti della maggioranza politica che lo ha eletto favorendo l’imparzialità.
Prima di assumere le sue funzioni il P.d.R. deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune.
La Costituzione non prevede la carica della vicepresidenza, né la possibilità di delega, ma solo la supplenza.
La supplenza consiste nell’assunzione dei poteri e delle funzioni del C.d.S. da parte del Presidente del Senato se, a causa di un impedimento, il P.d.R. non possa svolgere la propria attività.
L’impedimento può essere:
• permanente in caso di:
- infermità irreversibile;
- decadenza dalla carica per tradimento o attentato alla Costituzione;
- perdita del godimento dei diritti civili e politici;
• temporaneo in caso di:
- sospensione della carica disposta dalla Corte Costituzionale in pendenza di giudizio d’accusa per tradimento o attentato alla Costituzione;
- malattia che non comporti guarigione entro breve termine , senza pregiudicare la riassunzione della carica ;
- viaggio all’estero (la prassi è difforme).
La Costituzione stabilisce che il P.d.R. non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, non è perseguibile per le opinioni espresse in funzione della carica rivestita e che nessun atto del P.d.R. è valido se non è controfirmato dai ministri.
2 ipotesi in cui la responsabilità del P.d.R. è indiscussa:
- alto tradimento: comportamento doloso (attuato intenzionalmente) che costituisca una violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica. Presuppone un’intesa con potenze straniere per pregiudicare gli interessi nazionali;
- attentato alla Costituzione: comportamento doloso diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione.
Il P.d.R. è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti e giudicato dalla Corte Costituzionale.
Relativamente ai reati compiuti al di fuori dell’esercizio delle sua funzioni, risponde al pari di qualsiasi cittadino, a la legge prevede l’improcedibilità dell’azione penale, cioè esclude che si possa procedere contro di lui finché resta in carica.
Il P.d.R. di una Repubblica Parlamentare svolge un ruolo di equilibrio e di raccordo tra i 3 poteri dello Stato e di garante della Costituzione. La Costituzione gli conferisce compiti che gli consentono di partecipare a tutte le funzioni dello Stato: legislativa, esecutiva e giurisdizionale.
Attribuzioni relative alla funzione legislativa:
• potere di indire le elezioni delle nuove Camere e di fissarne la prima riunione;
• potere di inviare messaggi alle Camere per richiamare l’attenzione su esigenze sentite dal Paese;
• potere di convocare in via straordinaria ciascuna Camera;
• potere di sciogliere le Camere o una sola di esse: tale potere non può essere esercitato negli ultimi 6 mesi di carica del P.d.R. (semestre bianco) per evitare che ciò favorisca la sua rielezione;
• potere di promulgare le leggi, emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. In sede di promulgazione controlla che gli atti legislativi siano conformi alla Costituzione,se riscontra dei vizi può rinviare la legge alle Camere chiedendo un riesame (potere di veto sospensorio). Se le Camere approvano di nuovo l’atto Il Presidente non può rinviarlo, ma è tenuto alla promulgazione.
• potere di indire il referendum popolare;
• potere di nominare 5 senatori a vita;
• potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa.
Attribuzioni relative alla funzione esecutiva:
• potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri;
• potere di nomina dei più alti funzionari dello Stato;
• potere di dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
• comando delle forze armate;
• potere di ratifica dei trattati internazionali e di rimozione dei rappresentanti diplomatici all’estero;
• conferimento delle onorificenze della Repubblica;
• scioglimento dei Consigli regionali.
Attribuzioni relative alla funzione giurisdizionale:
• potere di nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale;
• presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura;
• potere di concedere la grazia (valido per una sola persona, cancella la pena ma non estingue il reato. Il presupposto è che ci sia il pentimento) e di commutare le pene;
• potere di concedere l’amnistia (provvedimento generale; cancella sia la pena che il reato) e l’indulto (provvedimento generale; cancella la pena ma non estingue il reato) dietro autorizzazione delle Camere.